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PA - Pagamenti oltre 5.000€

I soggetti pubblici prima di procedere a un pagamento superiore a 5.000 euro a favore di un loro creditore (a qualunque titolo), devono verificare, tramite l’agente della riscossione, che lo stesso non sia inadempiente all'obbligo di pagamento di cartelle esattoriali notificate.

La disciplina è prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e dal relativo decreto attuativo (D.M. n. 40/2008). Con riferimento a tali disposizioni la Ragioneria ha fornito alcuni chiarimenti.

Qualora, a seguito della richiesta, l’agente della riscossione comunica:

che non risulta un inadempimento (o non fornisce risposta entro 5 giorni), il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del contribuente delle somme spettanti;
che risulta un inadempimento per cartelle non pagate, il soggetto pubblico sospende il pagamento delle somme dovute al contribuente-creditore, fino a concorrenza del debito comunicato dall’agente della riscossione, per i 60 giorni successivi alla comunicazione.

Cosa succede durante il periodo di sospensione

Durante il periodo di sospensione:

l’agente della riscossione notifica l'atto di pignoramento dei crediti del contribuente-creditore presso il soggetto pubblico ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. In tal caso, il soggetto pubblico deve procedere al pagamento in favore del contribuente-creditore delle sole somme eccedenti l'ammontare del debito erariale oggetto dell'inadempimento; se prima della notifica dell'atto di pignoramento il contribuente-creditore paga il suo debito nei confronti dell’erario (o intervengono provvedimenti che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare) il soggetto pubblico può effettuare il pagamento nei confronti del contribuente- creditore.

Se nei 60 giorni successivi alla comunicazione l’agente della riscossione non notifica l'atto di pignoramento dei crediti del contribuente-creditore, il soggetto pubblico procede al pagamento di quanto dovuto.

Ai fini della verifica dell’art. 48 bis il credito non può essere frazionato né su istanza del contribuente- creditore, né per un’eventuale esigenza del soggetto pubblico.

I soggetti pubblici tenuti alla verifica prima del pagamento

Sono tenute all’effettuazione della verifica le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, statali o non statali, gli enti pubblici, anche economici e le società a prevalente partecipazione pubblica.

Con riferimento a questi ultimi soggetti, rientrano nella disciplina:

società a totale partecipazione pubblica diretta;
enti pubblici economici - tra cui, ad esempio, i consorzi di sviluppo industriale;
gestioni commissariali;
aziende speciali, anche consortili, e altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità tra gli enti pubblici, indipendentemente dal fatto che siano qualificate come enti pubblici economici o meno.

Invece, non rientrano nell’ambito soggettivo della disciplina le fondazioni e le associazioni di enti pubblici, benché fondate e costituite da soggetti pubblici. Pertanto, gli enti di previdenza e assistenza sociale - aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato - non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la verifica, né vi rientrano gli enti a struttura associativa, sempreché non abbiano personalità giuridica di diritto pubblico.

Split payment e soglia per la verifica

I soggetti pubblici tenuti allo split payment, ai fini dell'individuazione della soglia di 5.000 euro di cui all'art. 48-bis, non devono considerare l'Iva. Dunque, l’obbligo di verifica scatta se il credito che effettivamente spetta in via diretta al contribuente-creditore, al netto dell'Iva, supera i 5.000 euro.

Esempio

Credito per prestazione di servizi per 4.500 euro + Iva 22% = 5.490 euro.
Posto che il credito nei confronti del fornitore (4.500) è inferiore alla soglia (5.000) non c’è obbligo di verifica ex art. 48 bis.

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