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Fine del periodo transitorio per le Fatture Elettroniche

Premessa

Con la Circolare n. 14 del 17/06/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni su alcune tematiche riferite alla fatturazione elettronica. A seguire si riassumono i principali chiarimenti.

Obbligo di emissione della fattura elettronica

L’obbligo di documentare un’operazione tramite fattura elettronica (salvo specifiche esclusioni) è generalizzato e si ha quindi anche nell’ipotesi:

• di passaggio di beni tra attività separate (es. ingrosso e dettaglio) ai sensi dell’articolo 36 del decreto IVA;

• di esercizio della rivalsa ai sensi dell’articolo 60, comma 7 del decreto Iva (accertamento di maggior Iva subito dal fornitore).

Esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica

L’esclusione dalla fattura elettronica riguarda tutte le ipotesi per le quali non vi è obbligo di documentare l’operazione con l’emissione di una fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Alcune ipotesi (DPR n. 633/1972):

• articolo 2, comma 3 – cessione di denaro, cessione e conferimenti di azienda;

• articolo 3, comma 4 – diritto d’autore, prestiti obbligazionari, etc.;

• articolo 34, comma 6 - vendite da parte dei produttori agricoli in quanto provvede l’acquirente

ad emettere la (auto) fattura elettronica;

• articolo 74, comma 1, lett. c) - vendita di giornali e riviste e prodotti editoriali;

• perché l’operazione può essere documentata altrimenti (con ricevuta o scontrino).

Resta fermo che, in tutti i casi in cui il soggetto non abbia l’obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente (ad esempio, cessioni di libri e prodotti editoriali), la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo (si vedano i paragrafi successivi), deve essere emessa in modalità elettronica.

Emissione delle fatture elettroniche – termini

L’articolo 21, comma 2, lettera g-bis) del decreto IVA, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019 – dunque per le fatture emesse da tale giorno – che:

a) la fattura deve indicare anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»;

b) b) la fattura può essere emessa «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione».

Dunque, non è necessario che la fattura venga emessa entro la mezzanotte del giorno in cui è realizzata l’operazione, poiché si hanno 12 giorni di tempo per farlo. La facoltà in esame riguarda tutte le fatture (cartacee ed elettroniche). Ciò precisato l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica”.

Al riguardo, dunque, occorrerà datare la fattura il giorno in cui è avvenuta l’operazione (cessione del bene, conclusione del servizio, ovvero è stato conseguito l’incasso).

L’agenzia delle entrate sottolinea che lo SdI attesta all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria la data e l’orario di avvenuta “trasmissione”, che, si ripete, deve avvenire non oltre 12 giorni dalla data della fattura medesima.

Esempio

• Alfa vende della merce alla ditta Beta in data 4 luglio 2019;

• Alfa predispone la relativa fattura in data 8 luglio 2019 apponendo alla medesima la data del 4 luglio 2019;

• la fattura viene trasmessa il giorno 13 luglio 2019 (quindi tempestivamente poiché entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione che coincide con la data della fattura).

In altre parole, la fattura può essere trasmessa nel giorno stesso o in uno qualunque dei 12 giorni successivi alla effettuazione dell’operazione la cui data è attestata dalla data della fattura.

Le fatture cartacee - termini

L’agenzia, inoltre, ha chiarito che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI (esempio soggetti minimi, forfetari, prestazioni mediche) emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date (quella dell’operazione e quella della emissione).

Fatturazione differita

L’agenzia ha inoltre fornito un ulteriore, atteso, chiarimento. Per le fatture di:

• vendita di beni accompagnate dal DDT – documento di trasporto;

• prestazione di servizi dove il DDT è “sostituito” da un documento comprovante la data di ultimazione del servizio medesimo (preavviso di parcella, distinta di “effettuata riparazione”, e-mail con la quale si allega la relazione professionale, o evidenza del bonifico ricevuto ovvero scansione l’assegno ricevuto, etc.).

La data di emissione della fattura è la data dell’ultima cessione indicata nella fattura (risultante dal DDT richiamato nella medesima).

A tale riguardo, l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, stabilisce che la fattura deve recare «il dettaglio delle operazioni» del mese e sulla fattura è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, ossia quella dell’ultima operazione.

Esempio

• Alfa ha un rapporto di fornitura di beni con la ditta Beta;

• Alfa consegna della merce alla ditta Beta nei giorni 4, 8 e 25 settembre 2019. Tutte le consegne sono accompagnate da relativo DDT;

• Alfa predispone la relativa fattura in data 15 ottobre 2019 (ultimo giorno utile per la predisposizione delle fatture differite) apponendo sulla fattura la data del 25 settembre 2019;

• la citata fattura viene trasmessa il 15 ottobre 2019. Dunque, nell’ultimo giorno utile previsto dalla norma;

• l’Iva indicata in fattura formerà debito alla Zeus Srl nel mese di settembre 2019. Lo Studio Dieli rimane a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. Fonte: Eutekne

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